LA DIFESA DEL CONTRIBUENTE

L’attività di difesa del contribuente si sviluppa lungo l’intero ciclo del rapporto tributario, dalla nascita dell’obbligazione fiscale alla sua eventuale riscossione coattiva, fino alla fase contenziosa dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado. In tale prospettiva, la tutela si articola in una pluralità di interventi che spaziano dall’assistenza preventiva in sede di verifica e accertamento fiscale, alla predisposizione di istanze di autotutela e di definizioni agevolate, fino alla difesa tecnica nel processo tributario vero e proprio. L’azione difensiva, inoltre, si estende alla fase della riscossione, mediante opposizioni a cartelle, intimazioni di pagamento, preavvisi di fermo o iscrizioni ipotecarie, con l’obiettivo di prevenire o neutralizzare abusi del potere esattivo.

2. Fase della riscossione

La fase della riscossione costituisce il momento attuativo del rapporto d’imposta e comprende sia la riscossione spontanea o diretta, sia quella coattiva mediante ruolo e cartella di pagamento.

La difesa del contribuente si concentra sul controllo di legittimità e regolarità formale degli atti emessi dall’ente impositore o dall’agente della riscossione, quali:

  • cartelle di pagamento (art. 25 D.P.R. 602/1973);

  • intimazioni di pagamento (art. 50 D.P.R. 602/1973);

  • preavvisi di fermo amministrativo e iscrizioni ipotecarie (artt. 77 e 86 D.P.R. 602/1973);

  • pignoramenti presso terzi e altre procedure esecutive.

L’attività difensiva riguarda:

  • la verifica della validità delle notifiche e della tempestività degli atti;

  • la corretta individuazione del debitore e del titolo esecutivo;

  • la prescrizione o decadenza della pretesa tributaria;

  • la legittimità delle sanzioni, degli interessi e dell’aggio di riscossione.

In presenza di vizi, si procede alla proposizione di ricorsi giurisdizionali ex art. 19 D.Lgs. 546/1992 dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria, oppure – ove la materia non rientri nella giurisdizione tributaria – di opposizioni esecutive o agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. innanzi al giudice ordinario.

Questa fase è spesso determinante per prevenire misure lesive della sfera patrimoniale del contribuente, quali ipoteche e fermi amministrativi illegittimi.

3. Fase giurisdizionale

La fase giurisdizionale ha inizio con la proposizione del ricorso introduttivo dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, mediante il quale il contribuente contesta la legittimità dell’atto impositivo o della cartella di pagamento, deducendone vizi formali o sostanziali.

Il difensore cura la redazione e il deposito degli atti processuali, strutturando in modo coerente i motivi di impugnazione, le eccezioni preliminari e di merito, nonché le deduzioni probatorie e documentali a sostegno della tesi difensiva.

L’attività comprende:

  • la predisposizione del ricorso introduttivo e dell’eventuale atto di appello;

  • la redazione di memorie illustrative, repliche e note d’udienza;

  • la partecipazione alle udienze e la discussione orale della causa;

  • la proposizione di istanze istruttorie, incluse le richieste di consulenza tecnica d’ufficio in materia contabile o fiscale.

La strategia processuale è orientata alla costruzione di una linea difensiva tecnicamente solida e coerente con il thema decidendum, fondata su una rigorosa gestione dei termini processuali, sulla corretta distribuzione dell’onere della prova e sull’individuazione delle questioni realmente dirimenti. L’attività difensiva si sviluppa in costante raccordo con l’evoluzione giurisprudenziale delle Corti di merito e di legittimità, così da garantire che ogni argomentazione sia aggiornata, pertinente e idonea a orientare il giudice verso una decisione favorevole.

1. Fase dell’accertamento

La fase dell’accertamento rappresenta il momento genetico del rapporto tributario, nel quale l’Amministrazione finanziaria procede alla ricostruzione della base imponibile e alla determinazione del tributo dovuto.

In questa fase, la difesa del contribuente è finalizzata a garantire il rispetto delle garanzie partecipative e procedimentali previste dallo Statuto dei diritti del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212), con particolare riferimento all’art. 12, comma 7, che sancisce il diritto del contribuente a presentare osservazioni e memorie difensiveentro 60 giorni dal rilascio del processo verbale di constatazione.

Il professionista assiste il contribuente:

  • nella redazione di memorie e osservazioni ai sensi dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000;

  • nella gestione dei procedimenti di accertamento con adesione (D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218);

  • nella proposizione di istanze di autotutela, istanze di riesame e procedure di definizione agevolata;

  • nella verifica dei presupposti di legittimità dell’attività istruttoria (inviti al contraddittorio, accessi, ispezioni, verifiche).

L’obiettivo è prevenire l’emissione di atti impositivi viziati da errori di fatto o di diritto, tutelando il principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost. e promuovendo, ove possibile, la definizione conciliativa della pretesa.

Seguimi sui social per restare aggiornato