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TARIFFARIO

Come si legge una parcella

Pagamenti rateizzati

Patrocinio a spese dello Stato

Quanto costa un avvocato

COME SI LEGGE UNA PARCELLA

La parcella dell’avvocato è il documento con cui il professionista richiede al cliente il pagamento del compenso per l’attività svolta. Non si tratta di una semplice fattura, bensì di un documento che ha valore probatorio in caso di contestazioni ed è fondamentale per la trasparenza del rapporto tra avvocato e cliente.

Ogni prestazione professionale, infatti, deve essere fatturata per legge. L’omissione della fattura non è un favore al cliente, ma un illecito tributario che può danneggiare anche chi ha pagato in buona fede. Chi accetta di corrispondere somme “in nero” rinuncia di fatto a qualsiasi tutela legale sul pagamento effettuato: senza una fattura, non esiste prova certa dell’avvenuto pagamento, e in caso di contestazioni l’avvocato potrebbe persino pretendere nuovamente i compensi.

La parcella deve contenere l’indicazione puntuale di tutte le voci che compongono il totale dovuto.

Le principali voci che compongono la parcella sono:

  • Il compenso professionale (onorario), cioè la somma dovuta per il lavoro intellettuale prestato.

  • Le spese generali, anche detto rimborso spese forfettario, corrispondente al 15% del compenso ed obbligatorio per legge.

  • Le spese vive sostenute (ad esempio costi necessari per l’espletamento dell’incarico).

  • Il contributo integrativo alla cassa forense (CPA), pari al 4% dell'imponibile.

  • L’IVA, se dovuta, normalmente applicata al 22%.

  • La ritenuta d’acconto, di regola pari al 20% per residenti, che si applica sull’imponibile del compenso, ovvero sull’onorario netto escluso contributi previdenziali e IVA

La parcella riflette dunque non solo la remunerazione per l’attività professionale svolta, ma anche le spese e contributi obbligatori previsti dalla normativa forense

Il compenso professionale o onorario dell'avvocato è la somma spettante per l'attività prestata in qualità di libero professionista, comprensiva sia dell'assistenza giudiziale che stragiudiziale. Tale compenso è disciplinato principalmente dall'articolo 2233 del Codice Civile e dall'art. 13 della legge n. 247/2012 (la cosiddetta legge professionale forense), che regolano il conferimento dell'incarico.

La normativa vigente ha abrogato le tariffe professionali obbligatorie, prevedendo invece la libertà negoziale tra avvocato e cliente, con la possibilità di concordare il compenso:

  • a tempo;

  • in misura forfettaria;

  • per singole fasi o per l'intera attività;

  • a percentuale sul valore dell'affare o sul beneficio derivante alla parte assistita.

In mancanza di accordo scritto o in caso di mancata determinazione consensuale, la legge, al fine di garantire un'equa remunerazione del professionista, prevede l'applicazione dei parametri ministeriali stabiliti con il D.M. 10 marzo 2014, n. 55, i quali vengono utilizzati anche dal giudice per la liquidazione giudiziale del compenso.

Il calcolo del compenso si basa su una combinazione di fattori tra cui la natura e complessità dell'incarico, il valore della controversia, l'importanza dell'opera prestata, l'esperienza del professionista e i tempi impiegati. L'equo compenso mira a tutelare il diritto dell'avvocato a un compenso proporzionato al lavoro svolto e alle difficoltà del caso, evitando compensi irrisori e garantendo trasparenza tra le parti.

In sintesi, il compenso è la remunerazione dovuta per il servizio professionale fornito e la sua disciplina è contenuta nel Codice Civile (art. 2233) e nella legge professionale forense (art. 13, legge 247/2012), mentre il calcolo si basa su accordi liberamente pattuiti e, in mancanza, su parametri ministeriali applicabili anche in sede giudiziale.

Il compenso professionale

Il rimborso spese forfettarie

Il rimborso spese forfettarie, anche dette spese generali, è una somma aggiuntiva dovuta all’avvocato oltre al compenso professionale per coprire spese normalmente sostenute durante l’attività legale, ma la cui dimostrazione dettagliata è onerosa o difficile. È disciplinato dall’articolo 13, comma 10, della legge n. 247/2012, nonché dal Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, che ne stabilisce la misura di regola pari al 15% del compenso totale per la prestazione.

La ratio del rimborso forfettario è riconoscere all’avvocato una quota fissa che copre le spese generali non documentabili singolarmente, come ad esempio costi amministrativi, telefonate, cancellerie e altre spese accessorie. Tale rimborso è dovuto in ogni caso, sia in sede di accordo contrattuale sia in sede di liquidazione giudiziale, senza che l’avvocato debba fornire prova o documentazione specifica dell’effettivo sostenimento di tali spese.

Il 15% è una percentuale inderogabile che neppure il giudice può decurtare, poiché la riduzione violerebbe la disciplina dell’equo compenso stabilita dalla legge n. 49/2023. Il rimborso spese forfettarie è una componente fissa e autonoma della parcella, distinta dalle spese vive che invece devono essere documentate e giustificate.

In sintesi, il rimborso spese forfettarie è una quota fissa (15% del compenso totale) prevista dalla L. 247/2012, art. 13, comma 10, e dal D.M. 55/2014, che copre le spese generali non documentabili sostenute nell’interesse del cliente, riconosciuta automaticamente e senza bisogno di documentazione dettagliata.

Le spese vive

Le spese vive rappresentano le spese effettive che l’avvocato sostiene nell’interesse del cliente e che devono essere rimborsate separatamente e integralmente oltre al compenso e alle spese forfettarie.

Esempi concreti di spese vive sono:

  • Contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo di una causa;

  • Marche da bollo apposte su atti giudiziari o documenti richiesti;

  • Diritti di cancelleria per il deposito di atti presso il tribunale;

  • Notificazioni degli atti processuali svolte tramite ufficiale giudiziario o posta;

  • Compensi per consulenti tecnici d’ufficio o di parte (CTU, CTP);

  • Spese postali e di corrispondenza specifiche relative alla pratica;

  • Fotocopie, stampe o estratti richiesti a fini processuali;

  • Oneri per certificazioni, visure catastali o accesso a registri pubblici.

Le spese vive sono disciplinate dall’articolo 13, comma 10, della legge n. 247/2012 e dal Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, che prevedono il rimborso integrale di tali spese che sono, dunque, integralmente a carico del cliente.

Rientrano nelle spese vive anche le spese di trasferta.

L’avvocato, in caso di attività svolta fuori sede, ha diritto alle seguenti indennità e rimborsi:

  1. Indennità di trasferta: somma oraria o giornaliera a compensazione del tempo e del disagio impiegati fuori sede.

  2. Rimborso spese di viaggio, incluse:

Rimborso chilometrico se si utilizza veicolo proprio;

Pedaggi autostradali e parcheggi, documentati e rimborsati integralmente;

Vitto e alloggio con limiti documentati (hotel fino a 4 stelle, più vitto).

  1. Maggiorazione del 10% sulle spese documentate a titolo di rimborso spese accessorie (telefono, cancelleria, ecc.).

Dal 2025, è obbligatorio eseguire tutti i rimborsi tramite strumenti di pagamento tracciabili per garantire esenzione fiscale. Gli importi soggetti a indennità e rimborsi sono disciplinati tra l’altro dal D.M. 55/2014 e aggiornamenti successivi, con novità di implementazione normative nella Legge di Bilancio 2025 e DL 192/2024.

In sintesi, l’avvocato può ottenere compensi orari o giornalieri per la trasferta, il rimborso del viaggio (pedaggi, carburante, parcheggi), vitto e alloggio documentati, e una maggiorazione sulle spese accessorie, tutto con modalità di pagamento tracciabili e comprovate

Il contributo integrativo alla Cassa Forense

Il contributo integrativo alla Cassa Forense, comunemente indicato con l’acronimo CPA (Cassa Previdenza Avvocati), è un contributo obbligatorio previsto per finanziare la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, che assicura agli avvocati la copertura previdenziale obbligatoria.

In dettaglio, si tratta di un importo pari al 4% del compenso professionale imponibile (al netto di IVA e al lordo di eventuali ritenute), che l’avvocato deve addebitare in fattura al cliente come voce separata e specifica.

Il riferimento normativo principale è il Regolamento Unico della Previdenza Forense, aggiornato periodicamente dalla Cassa Forense, nonché la legge 576/1980 e successive disposizioni regolamentari della Cassa.

L'IVA

L’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) è un’imposta indiretta che si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, inclusi quelli professionali svolti dagli avvocati. Attualmente l’aliquota ordinaria è del 22%.

Un avvocato deve applicare l’IVA al compenso fatturato al cliente quando opera sotto il regime fiscale ordinario. In questo caso, l’IVA va calcolata sulla somma del compenso professionale, inclusivo del contributo integrativo alla Cassa Forense (CPA), del rimborso spese forfettarie e delle spese imponibili, e deve essere esposta separatamente in fattura.

Non sempre un avvocato e tenuto all'applicazione e al versamento dell'IVA, poiché tale obbligo varia in base al regime fiscale adottato nel modo seguente:

  • Regime ordinario: l'avvocato applica sempre l'IVA al 22% sulle prestazioni, con obbligo di versamento periodico (mensile o trimestrale), mentre può detrarre l'IVA sugli acquisti inerenti all'attività professionale;

  • Regime forfettario: l'avvocato è esonerato dall'applicazione e dal versamento dell'IVA, per cui non la addebita in fattura ai clienti; in questo caso, non può detrarre l'IVA sugli acquisti;

  • Regime dei minimi e altri regimi agevolati: simile al regime forfettario con esenzione IVA.

Come anticipato, l’IVA (se dovuta) va applicata nella misura del 22% su:

  • compenso professionale;

  • spese forfettarie (15%);

  • contributo integrativo alla Cassa Forense (4%);

  • eventuali altre spese imponibili

Ad esempio, in regime ordinario, se il compenso è 1.000 euro, le spese forfettarie sono 150 euro (15% del compenso), il contributo integrativo è 46 euro (il 4% del volume d'affari, ossia il compenso e le spese forfettarie), l’imponibile IVA sarà 1.196 euro, e l’IVA al 22% sarà di 263,12 euro. Il totale da pagare sarà la somma di queste voci più l’IVA

Non concorrono alla formazione della base imponibile IVA le spese dette non imponibili, ossia quelle spese anticipate dall’avvocato per conto del cliente che, secondo l’articolo 15 del DPR 633/72 e prassi consolidate, devono essere indicate nella fattura con aliquota “esente”.

Esempi tipici di spese esenti da IVA per un avvocato sono:

  • le marche da bollo;

  • i diritti di segreteria o di cancelleria pagati per conto del cliente;

  • i contributi unificati per iscrizione a ruolo delle cause;

Queste spese vanno sempre documentate con ricevute o quietanze intestate all’avvocato e riportate distintamente in fattura, senza applicazione di IVA, in modo che non siano considerate parte della base imponibile ai fini IVA, né del contributo integrativo alla Cassa Forense, né della ritenuta d’acconto.

Al contrario, le spese imponibili (ad esempio, spese telefoniche o cancelleria non documentate singolarmente) rientrano nella base imponibile IVA e sono soggette all’applicazione dell’imposta.

La ritenuta d’acconto è una trattenuta fiscale applicata sul compenso spettante al’avvocato che il cliente, se soggetto a partita IVA, è obbligato a operare e versare allo Stato come acconto sulle imposte dovute dal professionista stesso.

La ritenuta opera (e va quindi esposta in fattura) esclusivamente se il committente (il cliente) riveste la qualifica di sostituto d'imposta.

L'obbligo di operare la ritenuta sui compensi dell'avvocato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 600/1973, grava sui seguenti soggetti:

  • Società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.) e soggetti assimilati (es. società cooperative).

  • Società di persone (S.n.c., S.a.s.) e associazioni tra professionisti.

  • Imprese individuali, indipendentemente dal regime contabile e dalla presenza di dipendenti.

  • Enti pubblici e privati (commerciali e non commerciali), inclusi trust e fondazioni.

  • Condomini, che agiscono quale sostituto d'imposta per i compensi erogati all'amministratore o a professionisti esterni (come l'avvocato).

  • Curatori fallimentari e commissari liquidatori, per i compensi erogati nell'ambito della procedura.

  • Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

A contrario, la ritenuta non deve essere applicata né esposta in fattura quando il cliente è una persona fisica privata (un "privato consumatore"), ossia un soggetto che agisce al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione. In tale ipotesi, il privato non è sostituto d'imposta e deve corrispondere al professionista l'intero importo lordo della fattura. Inoltre, non sono soggetti a ritenuta gli avvocati che operano in regime forfettario

La ritenuta non si applica sul totale della fattura, ma esclusivamente sull'ammontare del compenso professionale (onorario) nella misura del 20%.

Restano esclusi dalla base di calcolo della ritenuta:

  • Il Contributo Integrativo Previdenziale (C.P.A. 4%): la Cassa Forense è esclusa per legge dalla base imponibile sia ai fini IVA sia ai fini della ritenuta d'acconto, in quanto non costituisce parte del compenso.

  • L'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA 22%): essendo un'imposta, non concorre a formare il reddito del professionista.

  • Le spese anticipate "in nome e per conto" (ex art. 15 D.P.R. 633/72): si tratta di somme (es. contributo unificato, diritti di copia, spese di notifica documentate) che il professionista ha anticipato per il cliente. Sono mere movimentazioni finanziarie, non reddito, e pertanto escluse da IVA, C.P.A. e ritenuta.

Ad esempio, se il compenso professionale ammonta a 1.000 € e le spese generali forfettarie 15% a 150 euro, si avrà come base della ritenuta 1.150 € ed una 
ritenuta di 230 € (ossia il 20% di 1.150). 
Il cliente, pertanto, dovrà corrispondere all'avvocato 920 €, ossia la differenza tra l'onorario netto di 1.150 € e la ritenuta di 230 euro.

La ritenuta d'acconto

QUANTO COSTA UN AVVOCATO

Scegliere un avvocato non significa solo cercare chi costa meno, ma capire quanto vale davvero ciò che si paga.

La legge impone a ogni professionista del foro precisi obblighi di trasparenza verso il cliente, sanciti dall’art. 13 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 e dal Codice deontologico forense.

Prima di accettare un incarico, l’avvocato deve fornire per iscritto:

  • un preventivo chiaro e dettagliato, che indichi il costo previsto della prestazione, le singole fasi dell’attività, le spese e gli oneri accessori (IVA, CPA, ecc.);

  • un’informativa completa sui rischi, tempi e possibili esiti della causa;

  • i criteri di calcolo dei compensi e le modalità di pagamento.

Il preventivo scritto non è una formalità, ma una garanzia di trasparenza e di tutela economica: serve a evitare che, una volta avviato il rapporto, il cliente venga esposto a continue richieste di denaro o ad aggiornamenti di parcella poco chiari.

Un professionista serio spiega in anticipo quanto costa il proprio lavoro e non lascia mai che i conti si scoprano a fine causa.

Bisogna invece diffidare da chi propone compensi eccessivamente bassi o “tutto compreso” senza specificare cosa includono.

Dietro un prezzo anomalo si nascondono spesso pratiche scorrette: incarichi gestiti in modo superficiale, costi aggiuntivi non dichiarati, richieste di integrazioni improvvise o giustificate in modo generico.

Il risparmio immediato può trasformarsi in una spesa maggiore — o peggio, in una causa gestita male.

Affidarsi consapevolmente significa scegliere un avvocato che:

  • espone tutti i costi prima di iniziare, in modo comprensibile e verificabile;

  • mette per iscritto ciò che farà e quanto costa farlo;

  • mantiene un dialogo trasparente durante l’intero incarico;

  • fornisce aggiornamenti documentati con chiarezza e precisione.

La fiducia tra cliente e difensore nasce così: non dal prezzo più basso, ma dalla certezza di sapere, sin dall’inizio, quanto si paga, perché lo si paga e cosa si ottiene in cambio.

I parametri forensi

Quando non vi è un accordo scritto sul compenso, o quando occorre determinare il valore economico di una prestazione professionale, il riferimento è costituito dai parametri forensi, stabiliti dalle tabelle ministeriali di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato.

I parametri non sono tariffe fisse né prezzi imposti, ma criteri legali di calcolo che indicano il compenso congruo dell'avvocato in relazione:

  • al valore della causa;

  • alla materia trattata;

  • alla complessità dell'attività svolta;

  • fornisce aggiornamenti documentati con chiarezza e precisione.

Le tabelle ministeriali fissano valori medi, minimi e massimi, entro i quali il compenso può essere modulato, con aumenti o riduzioni motivati in base al caso concreto.

Non si tratta di numeri astratti: sono lo strumento utilizzato dai giudici per liquidare le spese di lite e per valutare la correttezza delle parcelle professionali.

Proprio per rendere questi criteri comprensibili e verificabili anche dal cliente, ho messo a disposizione sul sito un simulatore dei compensi forensi, allineato ai valori indicati dal D.M. n. 55/2014.

Lo strumento consente di ottenere una stima orientativa dei costi di una determinata attività, sulla base del valore della controversia e della fase processuale, offrendo un primo parametro di riferimento prima del preventivo personalizzato.

Un preventivo serio e tecnicamente corretto si confronta sempre con i parametri forensi, anche quando viene concordato un compenso a forfait o a prezzo fisso. Questo consente al cliente di verificare se quanto richiesto è coerente con il valore e la natura dell'attività svolta.

Prezzi drasticamente inferiori ai parametri non sono un "affare": spesso indicano un incarico gestito in modo standardizzato, con tempi ridotti, attività limitate o fasi essenziali trascurate. Al contrario, un compenso costruito sui parametri forensi è misurabile, giustificabile e difendibile.

Per questo motivo, nei miei preventivi indico sempre il criterio di calcolo adottato, il valore di riferimento e le attività comprese, così che il cliente possa sapere non solo quanto paga, ma anche per cosa paga.

Simulatore dei compensi

Il simulatore dei compensi forensi ha finalità esclusivamente orientative e informative. I valori restituiti sono elaborati sulla base dei parametri ministeriali di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ma non costituiscono in alcun modo preventivo, offerta contrattuale o promessa di compenso.

Il compenso effettivo può variare in relazione a molteplici fattori non integralmente automatizzabili, quali, a titolo esemplificativo::

  • la complessità concreta della controversia;

  • l'attività effettivamente svolta;

  • il numero e l'estensione degli atti;

  • l'evoluzione del procedimento;

  • l'urgenza dell'incarico;

  • eventuali attività stragiudiziali o accessorie

Ogni incarico professionale è valutato caso per caso e il relativo compenso viene definito esclusivamente mediante preventivo scritto personalizzato, redatto ai sensi dell'art. 13 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

L'utilizzo del simulatore non instaura alcun rapporto professionale né obbliga le parti alla conclusione di un incarico. Per una valutazione attendibile dei costi e delle strategie difensive, è sempre necessaria una consulenza diretta e l'esame della documentazione rilevante.

Lo Studio Legale Scarica riconosce che ogni incarico professionale presenta caratteristiche proprie in termini di complessità, urgenza e valore economico: per questo motivo i compensi possono essere personalizzati mediante accordo scritto con il cliente, nel rispetto dei parametri di legge e della normativa vigente (art. 2233 c.c.; art. 13 L. 247/2012; D.M. n. 147/2022 modificativo del D.M. n. 55/2014).

Allo stesso modo, lo Studio offre la possibilità di rateizzare il pagamento dei compensi e delle spese correlate, secondo modalità concordate (es. acconto iniziale, rate periodiche al raggiungimento di fasi dell’incarico, saldo finale al termine della prestazione) al fine di garantire accessibilità e flessibilità economica per il cliente.

PAGAMENTI RATEIZZATI

Condizioni e modalità pratiche

Il grado di personalizzazione dell'incarico — in termini di obiettivi, fasi operative e importi — viene sempre formalizzato in un preventivo scritto, redatto in conformità all'art. 13, comma 5, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il documento distingue in modo chiaro e verificabile tra onorario professionale, spese anticipate, imposte e contributi, così da evitare ambiguità, sovrapposizioni o richieste successive non concordate.

Il preventivo non è un atto meramente contabile, ma uno strumento di programmazione del rapporto professionale: consente al cliente di conoscere in anticipo il costo dell'attività, la sua articolazione nel tempo e le modalità di corresponsione, mantenendo sotto controllo l'impatto economico dell'incarico.

La rateizzazione del compenso, ove concordata, decorre dalla sottoscrizione dell'incarico e può essere strutturata secondo uno schema progressivo e coerente con lo svolgimento dell'attività, prevedendo, a titolo esemplificativo:

  • il pagamento di un acconto iniziale, all'avvio dell'incarico, a copertura della fase di studio e impostazione;

  • pagamenti intermedi, correlati al completamento di fasi prestabilite (quali studio della pratica, redazione e deposito dell'atto introduttivo, svolgimento dell'udienza o di attività istruttorie);

  • un saldo finale, al termine della prestazione o al raggiungimento dell'obiettivo concordato, se compatibile con la natura dell'incarico.

Nei casi in cui siano applicabili parametri giudiziali o in presenza di controversie di valore rilevante o particolare complessità, può essere previsto un piano di pagamento personalizzato, calibrato su variabili oggettive quali la durata presumibile del giudizio, il grado di giudizio, il numero delle parti coinvolte, l'intensità dell'attività difensiva richiesta e il rischio processuale.

Restano espressamente escluse dalla rateizzazione le spese vive, quali il contributo unificato, le marche, i diritti di notifica, nonché gli oneri per consulenze tecniche d'ufficio o di parte (CTU/CTP).

Tali spese devono essere anticipate dal cliente, previa puntuale indicazione nel preventivo, in modo da garantire piena trasparenza e consapevolezza.

Ogni eventuale modifica del piano di rateizzazione — incluse variazioni delle scadenze, proroghe o rimodulazioni — sarà oggetto di accordo scritto integrativo, così da preservare l'equilibrio del rapporto e la certezza degli impegni assunti da entrambe le parti.

La chiarezza economica non è un dettaglio accessorio. È una condizione essenziale per un rapporto professionale corretto, duraturo e fondato sulla fiducia reciproca.

Benefici e vantaggi per il cliente

La rateizzazione del compenso rappresenta un vantaggio concreto per il cliente perché consente di affrontare un incarico legale senza concentrare l'impegno economico in un unico momento.

Distribuire il costo nel tempo permette di pianificare con maggiore serenità, mantenendo sotto controllo la liquidità e allineando i pagamenti allo sviluppo effettivo dell'attività svolta.

Il rateizzo introduce prevedibilità: il cliente sa in anticipo quanto pagherà, quando e per quali fasi, evitando esborsi improvvisi o richieste non programmate. Questo riduce lo stress economico e consente di concentrarsi sulla strategia e sugli obiettivi della causa, non sulle scadenze finanziarie.

Dal punto di vista operativo, la correlazione tra pagamenti e fasi dell'incarico garantisce trasparenza e proporzionalità: ogni versamento è legato a un'attività concreta, già svolta o in corso, rendendo il rapporto chiaro e verificabile in ogni momento.

Il beneficio è anche strategico. Un piano di pagamento sostenibile consente di scegliere la soluzione giuridica migliore, non quella dettata dall'urgenza economica, evitando rinunce premature, transazioni svantaggiose o decisioni affrettate.

In sintesi, il rateizzo non è una facilitazione occasionale, ma uno strumento di equilibrio: tutela il cliente sul piano finanziario e rende il rapporto professionale più stabile, ordinato e orientato al risultato.

Esempi pratici

La rateizzazione del compenso può essere strutturata secondo criteri diversi, in funzione della durata dell'incarico, della complessità e delle esigenze organizzative del cliente.

Esempio 1 – Rateizzazione per fasi (classica)

Per un incarico con compenso complessivo pari a 3.000 €, oltre accessori:

  • 1.000 € all'avvio dell'incarico (fase di studio);

  • 1.000 € al completamento della fase introduttiva (es. deposito dell'atto);

  • 1.000 € a saldo, al termine della prestazione o al raggiungimento dell'obiettivo concordato.

Questa soluzione è indicata per incarichi di durata medio-breve, con fasi chiaramente scandite.

Esempio 2 – Rateizzazione mensile su incarichi di durata medio-lunga

Per un incarico con compenso complessivo pari a € 6.000, oltre accessori:

  • 1.200 € di acconto iniziale;

  • 6 rate mensili da 800 € ciascuna, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione dell'incarico.

Questa modalità consente una diluzione omogenea del costo nel tempo, ed è adatta a procedimenti con durata prevedibile ma non rigidamente scandita in fasi formali.

Esempio 3 – Rateizzazione per milestones operative

Per un incarico complesso del valore di € 9.000, oltre accessori:

  • 2.000 € all'avvio dell'incarico;

  • 2.000 € dopo il deposito dell'atto introduttivo;

  • 2.000 € dopo la prima udienza o la fase istruttoria iniziale;

  • 3.000 € a saldo, alla definizione del giudizio o alla conclusione dell'attività concordata.

In questo caso, ogni rata è collegata a una milestone operativa rilevante, rendendo il piano strettamente proporzionato all'attività svolta.

Esempio 4 – Rateizzazione estesa con numero elevato di rate

Per incarichi di valore significativo o con impatto economico rilevante per il cliente (ad es. € 12.000, oltre accessori):

  • 2.000 € di acconto iniziale;

  • 10 rate mensili da 1.000 € ciascuna.

Questa soluzione privilegia la sostenibilità finanziaria, consentendo al cliente di affrontare l'incarico senza comprimere la liquidità disponibile.

Tutti gli esempi hanno valore meramente illustrativo.

Il piano di rateizzazione viene sempre definito per iscritto, in modo personalizzato, tenendo conto della natura dell'incarico, della sua presumibile durata, delle fasi di attività e delle esigenze concrete del cliente, nel rispetto dei criteri di trasparenza e proporzionalità.

Lo Studio Legale Scarica offre i propri servizi anche nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, garantendo assistenza legale qualificata a chi non dispone delle risorse economiche necessarie per sostenere i costi di una difesa tecnica.

L’obiettivo è assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione, consentendo a ogni cittadino di accedere alla giustizia senza discriminazioni economiche.

Lo Studio cura personalmente la predisposizione delle istanze di ammissione, la verifica dei requisiti reddituali e la gestione completa del procedimento, offrendo al cliente un servizio trasparente, rigoroso e rispettoso delle garanzie di legge.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Che cos'è il patrocinio a spese dello Stato

Il patrocinio a spese dello Stato è lo strumento che consente a chi non dispone di risorse economiche sufficienti di far valere i propri diritti in giudizio con l'assistenza di un avvocato, senza dover sostenere i costi della difesa.

In questi casi, gli oneri professionali sono posti a carico dell'Erario, secondo la disciplina contenuta negli artt. 74–85 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle spese di giustizia), nonché in base alla prassi applicativa degli uffici giudiziari e agli indirizzi ministeriali.

L'istituto opera in un'ampia gamma di procedimenti: giudizi civili, amministrativi, tributari e penali, con l'obiettivo di garantire l'effettività del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione.

Non si tratta di un beneficio discrezionale, ma di una misura di garanzia che impedisce che la tutela giurisdizionale diventi un privilegio riservato a chi può permettersela.

Il requisito centrale per l'ammissione è di natura reddituale. Il reddito imponibile IRPEF del richiedente, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, non deve superare il limite stabilito dalla legge, periodicamente aggiornato con decreto ministeriale.

Dal 2025, per effetto del D.M. 22 aprile 2025 (pubblicato in G.U. n. 159 dell'11 luglio 2025), la soglia di ammissibilità è fissata in € 13.659,64. Nel calcolo del reddito rilevano tutte le componenti imponibili, secondo i criteri previsti dal Testo unico, con specifiche regole nei casi di convivenza familiare, nuclei anagrafici complessi o situazioni reddituali atipiche.

La verifica dei presupposti richiede quindi un'analisi attenta e documentata, perché errori o omissioni possono comportare il rigetto dell'istanza o, nei casi più gravi, la revoca del beneficio.

Il patrocinio a spese dello Stato non è una "difesa di serie B". L'avvocato svolge l'incarico con pieni poteri e identica responsabilità professionale, nel rispetto delle regole processuali e deontologiche, con la sola differenza che il compenso viene liquidato dal giudice e posto a carico dello Stato. In definitiva, si tratta di uno strumento essenziale per evitare che la mancanza di mezzi economici si traduca in rinuncia alla tutela dei propri diritti, assicurando l'accesso alla giustizia anche a chi, altrimenti, ne sarebbe di fatto escluso.

Come funziona?

Il patrocinio a spese dello Stato non è una concessione discrezionale, ma un diritto soggettivo riconosciuto dalla legge a chi possiede determinati requisiti. Proprio per questo è regolato da criteri rigorosi, sia in fase di ammissione sia durante lo svolgimento del giudizio.

Chi può accedere?
L’accesso è riservato alle persone fisiche il cui reddito imponibile IRPEF rientri entro la soglia prevista dalla legge. Il Testo unico sulle spese di giustizia prevede tuttavia alcune ipotesi tipizzate in cui l’ammissione è riconosciuta anche a prescindere dal requisito reddituale, in considerazione della natura del procedimento o della posizione soggettiva del richiedente. Si tratta di eccezioni espressamente previste dalla normativa, che richiedono una verifica puntuale dei presupposti.

Che cosa copre?
Il beneficio copre:

  • i compensi e le spese del difensore, purché iscritto negli elenchi per il patrocinio a spese dello Stato;

  • le spese processuali necessarie, nei limiti e secondo le modalità previste dal Testo unico.

L’ammissione vale per ogni grado e per ogni fase del processo strettamente connessa al giudizio per il quale è stata concessa, garantendo continuità alla difesa senza che il beneficiario debba rinnovare l’istanza a ogni passaggio procedurale.

Come si valuta il reddito?
La valutazione si basa sul reddito imponibile complessivo risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi disponibile. In presenza di convivenza familiare, la regola generale impone di sommare i redditi di tutti i conviventi, poiché la legge presume una comunanza di mezzi economici. Fa eccezione l’ipotesi di conflitto di interessi tra il richiedente e i familiari conviventi: in tal caso, il reddito viene valutato individualmente, evitando che la convivenza si traduca in una penalizzazione ingiustificata.

Dove si presenta la domanda?
L’istanza di ammissione può essere presentata:

  • al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente, secondo il luogo del giudizio;

  • nei casi espressamente previsti, direttamente all’autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il processo.

La domanda deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva completa e veritiera, perché l’ammissione si fonda in larga parte sulla correttezza delle informazioni fornite.

Controlli, obblighi e revoca
L’ammissione non è definitiva in senso assoluto.
Può essere revocata se:

  • il reddito reale del beneficiario supera i limiti di legge;

  • emergono dichiarazioni non veritiere o incomplete;

  • vengono meno i presupposti che avevano giustificato l’accesso al beneficio.

Il beneficiario ha inoltre un obbligo attivo di comunicazione: ogni variazione reddituale rilevante deve essere tempestivamente segnalata, pena la revoca e il possibile recupero delle somme anticipate dallo Stato.

In sintesi, il patrocinio a spese dello Stato è uno strumento di tutela fondamentale, ma richiede rigore, correttezza e consapevolezza.
Usato correttamente, garantisce l’accesso alla giustizia senza sacrificare la qualità della difesa; usato con superficialità, espone a conseguenze serie.

1) Qual è il limite di reddito per ottenere il gratuito patrocinio?

Dal 2025 il limite è € 13.659,64 (reddito imponibile annuo, ultima dichiarazione), aggiornato dal D.M. 22 aprile 2025pubblicato in G.U. n. 159/11.07.2025.

2) Il reddito della mia famiglia si somma al mio?

Sì: in via generale si considera il reddito del nucleo convivente (si sommano i redditi dei conviventi), salvo particolari ipotesi di conflitto di interessi previste dalla legge.

3) Vale anche per le cause tributarie (Corti di Giustizia Tributaria)?

Sì. Il Patrocinio a spese dello Stato si applica anche al contenzioso tributario, nel rispetto dei requisiti. Lo conferma il Dipartimento della Giustizia Tributaria (MEF).

4) Posso scegliere il mio avvocato di fiducia?

Sì, purché il difensore sia iscritto negli elenchi del PSS presso il relativo Ordine. In alternativa, può essere nominato un difensore d’ufficio aderente agli elenchi.

5) Cosa copre il beneficio?

Il patrocinio a spese dello Stato copre gli onorari e le spese del difensore, del consulente tecnico di parte e dell’ausiliario del giudice, nei limiti stabiliti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Le spese di giustizia sono anticipate dall’Erario, e il beneficiario non è tenuto ad alcun pagamento nei confronti del proprio difensore.

6) L’ammissione vale per tutti i gradi?

Sì: una volta ammesso, il beneficio vale per ogni grado e fase del processo (e per le procedure connesse), salvo revoca/decadenza.

7) Come e dove si presenta la domanda?

Si presenta all'Ordine degli Avvocati territorialmente competente, un’istanza con dichiarazione sostitutiva sul reddito, documenti di identità e, se del caso, documentazione reddituale

8) In quanto tempo ottengo l’esito?

I tempi variano secondo ufficio/foro. In caso di urgenza, il difensore può agire e chiedere l’ammissione con riserva secondo prassi del foro (resta fermo il controllo successivo).

9) Cosa succede se il mio reddito cambia?

Il beneficiario deve comunicare le variazioni; se il reddito supera i limiti o emergono irregolarità, l’autorità può revocare l’ammissione e recuperare le somme.

10) Esistono casi in cui si è ammessi anche senza rispettare la soglia di reddito?

Sì, il T.U. prevede ipotesi tipizzate (ad es. per determinate categorie di persone offese da reato) in cui l’ammissione è possibile a prescindere dal reddito. Si applicano le condizioni e i limiti di legge.

F.A.Q.

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