GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI

La difesa in materia di sanzioni amministrative riguarda l’insieme delle attività volte a garantire la legalità e la proporzionalità dell’azione sanzionatoria esercitata dalla pubblica amministrazione, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689 e del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

Tale attività si articola in più fasi — accertamento, opposizione amministrativa, fase giudiziale e impugnazione — e ha lo scopo di assicurare che ogni provvedimento sanzionatorio sia emesso nel rispetto delle garanzie procedimentali e dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento.

Rientrano in questo ambito le violazioni in materia di Codice della Strada, urbanistica, ambiente, igiene e sanità, commercio, fiscalità locale, nonché le sanzioni previste

dal d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

1. Fase dell'accertamento e della contestazione

La fase dell’accertamento rappresenta il momento iniziale del procedimento sanzionatorio, nel quale l’amministrazione accerta la violazione e ne redige il verbale.

In questa fase, la difesa è rivolta a garantire la legittimità dell’attività di accertamento e la correttezza formale della contestazione, verificando:

  • la competenza dell’organo accertatore e la regolarità del procedimento;

  • la completezza e chiarezza del verbale di accertamento, con riferimento ai fatti, alle norme violate e alle modalità della contestazione;

  • il rispetto dei termini per la notifica dell’atto ai sensi dell’art. 14 L. 689/1981;

  • l’eventuale mancata instaurazione del contraddittorio o violazione del diritto di difesa.

Il professionista può assistere il destinatario del verbale nella presentazione di scritti difensivi e documenti giustificativi all’autorità amministrativa competente, in sede di esame preliminare, e nella formulazione di istanze di archiviazione o di audizione personale.

L’obiettivo è impedire che la contestazione si traduca in un’ordinanza-ingiunzione viziata o sproporzionata, valorizzando gli strumenti di tutela preventiva previsti dalla legge.

2. Fase amministrativa e precontenziosa

Qualora l’amministrazione ritenga fondata la violazione, emette ordinanza-ingiunzione ai sensi dell’art. 18 L. 689/1981.

In questa fase la difesa si concentra sulla verifica della legittimità formale e sostanziale dell’ordinanza, con riferimento a:

  • l’individuazione del soggetto responsabile;

  • la motivazione del provvedimento e la congruità della sanzione;

  • il rispetto dei termini per l’adozione e la notifica dell’ordinanza;

  • la corretta applicazione di eventuali circostanze attenuanti, cause di esclusione della responsabilità o estinzione dell’obbligazione.

Il professionista può proporre istanze di autotutela o di revoca dell’ordinanza-ingiunzione ovvero tentare una composizione bonaria attraverso il pagamento ridotto previsto dalla legge, nei casi in cui ciò sia vantaggioso per il cliente.

Questa fase è cruciale per evitare l’instaurazione del giudizio e per garantire un esito amministrativo conforme ai principi di proporzionalità e ragionevolezza.

3. Fase giurisdizionale

In caso di mancata archiviazione o di rigetto dell’autotutela, il cittadino può proporre opposizione giudiziale avverso l’ordinanza-ingiunzione o il verbale di accertamento.

La competenza giurisdizionale è ripartita:

  • al Giudice di Pace, per le violazioni del Codice della Strada e le sanzioni di modesta entità;

  • al Tribunale ordinario, in composizione monocratica, per le altre sanzioni amministrative di maggiore complessità o rilevanza.

L’attività difensiva comprende:

  • la redazione e il deposito dell’atto di opposizione, con indicazione dei motivi di diritto e di fatto;

  • la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;

  • la partecipazione all’istruttoria e alle udienze di comparizione, con produzione di prove documentali e testi;

  • la formulazione di conclusioni e memorie illustrative.

La strategia processuale mira a dimostrare l’illegittimità o l’inesistenza della violazione, la violazione delle garanzie procedimentali o l’assenza dell’elemento soggettivo richiesto per l’irrogazione della sanzione.

Particolare rilievo assumono i principi di proporzionalità della sanzione, di immediatezza della contestazione e di personalità della responsabilità amministrativa, sanciti dagli artt. 3 e 6 L. 689/1981.

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